Decreto Semplificazioni: comunicazione Inail per smart working

Dal 1° settembre 2022 viene prevista una forma semplificata di comunicazione dei rapporti di lavoro agile ai fini dell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DDL di conversione del Decreto semplificazioni)

Il Decreto Semplificazioni (nel testo modificato sulla base del DDL di conversione approvato al Senato) modifica la disciplina del lavoro agile (cd. “smart working”) in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali.
In particolare, è previsto che a decorrere dal 1° settembre 2022, ai fini dell’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato in modalità agile, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
Le modalità e i termini di effettuazione della suddetta comunicazione saranno definiti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
I dati così comunicati vengono resi disponibili all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale.
In caso di omissione della suddetta comunicazione è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria  da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Scuole private religiose – Agidae: incentivo economico di produttività ad agosto

 

 

Erogato, con la retribuzione del mese di agosto, un premio annuale di professionalità, al personale delle scuole Private Religiose – Agidae

Il CCNL prevede, per il personale assunto a tempo indeterminato, una progressione economica orizzontale sulla base dei seguenti indici:

a) PER IL PERSONALE DOCENTE

 

Elementi di progressione economica Punti

 

1 Presenza effettiva sul lavoro per l’intera settimana, intendendo per settimana intera l’assolvimento dell’orario individuale contrattuale indipendentemente dalla sua distribuzione settimanale. Si considera servizio anche il periodo di godimento di ferie aggiuntive maturate con le 70 ore + 1 per settimana
2 Rispetto standard di qualità per Istituti certificati + 10
3 Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla scuola (massimo 5 punti) + 1 ogni 6 ore di corso
4 Partecipazione documentata a corsi liberamente scelti, inerenti la mansione svolta (massimo 5 punti) + 1 ogni 6 ore di corso
5 Partecipazione con gli alunni a concorsi, gare e altre iniziative promosse sul territorio, da enti pubblici e/o privati, da effettuarsi in orario extracurriculare + 2 per ciascun evento

Per il calcolo delle presenze di cui al punto 1 :
– sono escluse le ferie ordinarie e i periodi di sospensione dell’attività didattica nelle vacanze scolastiche di Natale e di Pasqua, fermo restando che gli altri periodi di sospensione dell’attività didattica sono utili al raggiungimento delle 35 settimane
– le settimane utili non possono essere inferiori a 35 settimane per anno scolastico (1° settembre – 31 agosto);

– la presenza effettiva in servizio è riconosciuta anche per il periodo di partecipazione a corsi di formazione di cui al punto 3 organizzati o indicati dalla scuola e per la partecipazione agli eventi di cui al punto 5;
– i corsi di formazione liberamente scelti dal docente di cui al punto 4 e fruiti con permesso retribuito vengono considerati utili alla sola maturazione del punteggio per la partecipazione ai corsi.

b) PER IL PERSONALE NON DOCENTE

 

Elementi di progressione economica Punti

 

1 Presenza effettiva sul lavoro per l’intera settimana, intendendo per settimana intera l’assolvimento dell’orario individuale contrattuale indipendentemente dalla sua distribuzione settimanale (minimo 35 settimane). + 1 per settimana
2 Rispetto standard di qualità per Istituti certificati + 5
3 Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla scuola (massimo 5 punti) + 1 ogni 6 ore di corso
4 Partecipazione documentata a corsi liberamente scelti, inerenti la mansione svolta (massimo 5 punti) + 1 ogni 6 ore di corso

Per il calcolo delle presenze di cui al punto 1 :
– sono escluse le ferie;
– le settimane utili non possono essere inferiori a 35 settimane per anno scolastico (1° settembre – 31 agosto);
– la presenza effettiva in servizio è riconosciuta anche per il periodo di partecipazione a corsi di formazione di cui al punto 3 organizzati o indicati dalla scuola;
– i corsi di formazione liberamente scelti di cui al punto 4 e fruiti con permesso retribuito vengono considerati utili alla sola maturazione del punteggio per la partecipazione ai corsi.

PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE:

– L’orario individuale contrattuale ai fini della presenza settimanale si considera assolto anche nei casi di fruizione dei permessi di cui all’art. 9 e dei permessi orari retribuiti.
– Ai fini della determinazione del premio di produttività è computato il periodo obbligatorio di 5 mesi di congedo di maternità.
– In caso di part-time limitato ad alcuni periodi dell’anno (c.d. ciclico), le 35 settimane annuali minime di presenza effettiva sono ridotte in proporzione ai mesi di prestazione stabiliti nel contratto individuale.
Sarà riconosciuto un premio annuale di professionalità (PAP), erogato con la retribuzione del mese di agosto dell’anno di riferimento, al personale che abbia raggiunto:
– 35 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto un importo pari a 150,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time;
– da 36 a 50 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto un importo pari a 180,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time;
– oltre 50 punti del punteggio previsto dalla tabella: sarà riconosciuto un importo pari a 220,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time.
Ai lavoratori che per tre anni consecutivi avranno ottenuto il Premio Annuale di merito, verrà consolidato su base annua il 70% della media triennale dei premi acquisiti.
Tale consolidamento verrà erogato in 13 quote mensili come elemento aggiuntivo personale di retribuzione (POC: Progressione Orizzontale di Carriera).
Il tempo di maturazione del punteggio al fine del PAP è riferito all’anno scolastico.

Deleghe dell’identità digitale tramite web meeting

2 ago 2022 Via libera alla nuova funzionalità per la registrazione delle deleghe dell’identità digitale da remoto. Per consentire la delega anche da parte di chi non può recarsi fisicamente presso una Struttura territoriale INPS e non possiede un’identità digitale, è stata avviata, in maniera sperimentale, una nuova modalità a distanza tramite web meeting (INPS, messaggio 1 agosto 2022, n. 3026).

Richiesta del servizio

Per richiedere il servizio è necessario effettuare una prenotazione attraverso uno dei seguenti canali:
– area personale “MyINPS”, funzione “Prenota”, accessibile dal portale web istituzionale;
– app INPS Mobile;
– servizio di Prima accoglienza presso le Filiali metropolitane, le Direzioni provinciali, le Filiali provinciali e le Agenzie complesse;
– operatori del servizio di Contact Center Multicanale, con esclusione del servizio automatico di prenotazione sportelli che non prevede la possibilità di effettuare prenotazioni in modalità web meeting.

Il delegato candidato, accedendo con la propria identità digitale, selezionando lo sportello dedicato “Deleghe dell’Identità Digitale in Web Meeting” selezionerà una data e un’ora tra quelle proposte indicando gli estremi identificativi del delegante.

Lo sportello sarà operativo nelle giornate di martedì e giovedì nella fascia oraria che va dalle 9,00 alle 12,00.

Erogazione del servizio

Per l’erogazione del servizio è necessaria la compresenza del delegato e del delegante e la capacità di quest’ultimo di interagire ed esprimere, in piena consapevolezza, la sua volontà di delega.

Il giorno dell’appuntamento, il delegato candidato accederà all’area riservata “MyINPS” e attenderà l’apertura della sessione di web meeting da parte dell’operatore INPS.

Per l’accesso al servizio telematico è necessario il possesso di un dispositivo con connessione Internet, munito di videocamera, microfono ed eventuali cuffie/altoparlanti, indispensabili per la modalità in videochiamata, oggetto di registrazione. Il servizio non potrà essere erogato nella modalità richiesta in mancanza dei predetti supporti o nel caso in cui, in fase di accesso al servizio in video, il delegante e il delegato non diano il consenso alla registrazione.

L’Inps, evidenzia, altresì, che durante la sessione sarà necessario disporre e trasmettere copia digitale della modulistica prevista e comprensiva dei documenti di identità che dovranno essere esibiti anche in originale a video.

Rettifica delle retribuzioni per gli amministratori di condominio

Sottoscritto un accordo di errata corrige CCNL per Dipendenti di “Studi professionali che amministrano condomini o immobili, società di servizi integrati alla proprietà immobiliare” firmato lo scorso 16 luglio 2022.

L’accordo riporta le Tabelle con gli importi corretti  della Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile afferente ai livelli C1 (ex 5° livello) ed Operatore di Vendita di Seconda Categoria.
Per cui, a far data dal 1° luglio 2022, la Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile da riconoscere ai Lavoratori dovrà essere conforme a quella riportata nelle successive Tabelle.

Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2022 (oltre le altre voci maturate dal lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)

Regione

Quad.

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

Lombardia 2.723,25 2.391,75 2.169,75 1.950,75 1.783,00 1.668,50 1.558,00 1.468,00 1.342,00
Trentino 2.713,25 2.383,75 2.162,75 1.944,75 1.778,00 1.663,50 1.554,00 1.465,00 1.338,00
Liguria 2.713,25 2.383,75 2.162,75 1.943,75 1.778,00 1.663,50 1.553,00 1.464,00 1.338,00
Lazio 2.709,25 2.380,75 2.159,75 1.941,75 1.776,00 1.661,50 1.552,00 1.464,00 1.337,00
Toscana 2.706,25 2.377,75 2.157,75 1.939,75 1.774,00 1.660,50 1.551,00 1.463,00 1.336,00
Emilia Romagna 2.692,25 2.365,75 2.146,75 1.930,75 1.766,00 1.653,50 1.544,00 1.456,00 1.330,00
Friuli 2.685,25 2.359,75 2.141,75 1.925,75 1.762,00 1.649,50 1.541,00 1.454,00 1.328,00
Valle d’Aosta 2.677,25 2.352,75 2.135,75 1.920,75 1.757,00 1.645,50 1.538,00 1.451,00 1.325,00
Umbria 2.677,25 2.352,75 2.135,75 1.920,75 1.757,00 1.645,50 1.538,00 1.451,00 1.325,00
Piemonte 2.670,25 2.346,75 2.130,75 1.916,75 1.753,00 1.642,50 1.535,00 1.448,00 1.323,00
Veneto 2.645,25 2.325,75 2.111,75 1.899,75 1.739,00 1.629,50 1.523,00 1.437,00 1.312,00
Marche 2.617,25 2.301,75 2.090,75 1.880,75 1.722,00 1.614,50 1.509,00 1.425,00 1.301,00
Abruzzo 2.589,25 2.277,75 2.068,75 1.861,75 1.705,00 1.599,50 1.496,00 1.412,00 1.289,00
Sicilia 2.590,25 2.277,75 2.069,75 1.861,75 1.706,00 1.600,50 1.496,00 1.413,00 1.290,00
Puglia 2.585,25 2.274,75 2.066,75 1.859,75 1.703,00 1.598,50 1.495,00 1.411,00 1.288,00
Campania 2.582,25 2.270,75 2.063,75 1.856,75 1.701,00 1.596,50 1.493,00 1.410,00 1.287,00
Sardegna 2.579,25 2.269,75 2.062,75 1.855,75 1.700,00 1.595,50 1.492,00 1.410,00 1.287,00
Calabria 2.546,25 2.240,75 2.036,75 1.833,75 1.681,00 1.578,50 1.477,00 1.396,00 1.273,00
Basilicata 2.545,25 2.239,75 2.035,75 1.832,75 1.680,00 1.578,50 1.476,00 1.395,00 1.273,00
Molise 2.544,25 2.238,75 2.035,75 1.831,75 1.680,00 1.577,50 1.476,00 1.395,00 1.273,00

Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2022 per Operatori di Vendita (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)

Regione

Op. Vendita 1° Categoria

Op. Vendita 2° Categoria

Op. Vendita 3° Categoria

Lombardia 1.604,70 1.501,65 1.402,20
Trentino 1.600,20 1.497,15 1.398,60
Liguria 1.600,20 1.497,15 1.397,70
Lazio 1.598,40 1.495,35 1.396,80
Toscana 1.596,60 1.494,45 1.395,90
Emilia Romagna 1.589,40 1.488,15 1.389,60
Friuli 1.585,80 1.484,55 1.386,90
Valle d’Aosta 1.581,30 1.480,95 1.384,20
Umbria 1.581,30 1.480,95 1.384,20
Piemonte 1.577,70 1.478,25 1.381,50
Veneto 1.565,10 1.466,55 1.370,70
Marche 1.549,80 1.453,05 1.358,10
Abruzzo 1.534,50 1.439,55 1.346,40
Sicilia 1.535,40 1.440,45 1.346,40
Puglia 1.532,70 1.438,65 1.345,50
Campania 1.530,90 1.436,85 1.343,70
Sardegna 1.530,00 1.435,95 1.342,80
Calabria 1.512,90 1.420,65 1.329,30
Basilicata 1.512,00 1.420,65 1.328,40
Molise 1.512,00 1.419,75 1.328,40

 

Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2023 (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)

Regione

Quad.

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

Lombardia 2.779,50 2.440,50 2.213,50 1.989,50 1.818,00 1.701,00 1.588,00 1.496,00 1.367,00
Trentino 2.769,50 2.432,50 2.206,50 1.983,50 1.813,00 1.696,00 1.584,00 1.493,00 1.363,00
Liguria 2.769,50 2.432,50 2.206,50 1.982,50 1.813,00 1.696,00 1.583,00 1.492,00 1.363,00
Lazio 2.765,50 2.429,50 2.203,50 1.980,50 1.811,00 1.694,00 1.582,00 1.492,00 1.362,00
Toscana 2.762,50 2.426,50 2.201,50 1.978,50 1.809,00 1.693,00 1.581,00 1.491,00 1.361,00
Emilia Romagna 2.748,50 2.414,50 2.190,50 1.969,50 1.801,00 1.686,00 1.574,00 1.484,00 1.355,00
Friuli 2.741,50 2.408,50 2.185,50 1.964,50 1.797,00 1.682,00 1.571,00 1.482,00 1.353,00
Valle d’Aosta 2.733,50 2.401,50 2.179,50 1.959,50 1.792,00 1.678,00 1.568,00 1.479,00 1.350,00
Umbria 2.733,50 2.401,50 2.179,50 1.959,50 1.792,00 1.678,00 1.568,00 1.479,00 1.350,00
Piemonte 2.726,50 2.395,50 2.174,50 1.955,50 1.788,00 1.675,00 1.565,00 1.476,00 1.348,00
Veneto 2.701,50 2.374,50 2.155,50 1.938,50 1.774,00 1.662,00 1.553,00 1.465,00 1.337,00
Marche 2.673,50 2.350,50 2.134,50 1.919,50 1.757,00 1.647,00 1.539,00 1.453,00 1.326,00
Abruzzo 2.645,50 2.326,50 2.112,50 1.900,50 1.740,00 1.632,00 1.526,00 1.440,00 1.314,00
Sicilia 2.646,50 2.326,50 2.113,50 1.900,50 1.741,00 1.633,00 1.526,00 1.441,00 1.315,00
Puglia 2.641,50 2.323,50 2.110,50 1.898,50 1.738,00 1.631,00 1.525,00 1.439,00 1.313,00
Campania 2.638,50 2.319,50 2.107,50 1.895,50 1.736,00 1.629,00 1.523,00 1.438,00 1.312,00
Sardegna 2.635,50 2.318,50 2.106,50 1.894,50 1.735,00 1.628,00 1.522,00 1.438,00 1.312,00
Calabria 2.602,50 2.289,50 2.080,50 1.872,50 1.716,00 1.611,00 1.507,00 1.424,00 1.298,00
Basilicata 2.601,50 2.288,50 2.079,50 1.871,50 1.715,00 1.611,00 1.506,00 1.423,00 1.298,00
Molise 2.600,50 2.287,50 2.079,50 1.870,50 1.715,00 1.610,00 1.506,00 1.423,00 1.298,00

Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2023 per Operatori di Vendita (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)

Regione

Op. Vendita 1° Categoria

Op. Vendita 2° Categoria

Op. Vendita 3° Categoria

Lombardia 1.636,20 1.530,90 1.429,20
Trentino 1.631,70 1.526,40 1.425,60
Liguria 1.631,70 1.526,40 1.424,70
Lazio 1.629,90 1.524,60 1.423,80
Toscana 1.628,10 1.523,70 1.422,90
Emilia Romagna 1.620,90 1.517,40 1.416,60
Friuli 1.617,30 1.513,80 1.413,90
Valle d’Aosta 1.612,80 1.510,20 1.411,20
Umbria 1.612,80 1.510,20 1.411,20
Piemonte 1.609,20 1.507,50 1.408,50
Veneto 1.596,60 1.495,80 1.397,70
Marche 1.581,30 1.482,30 1.385,10
Abruzzo 1.566,00 1.468,80 1.373,40
Sicilia 1.566,90 1.469,70 1.373,40
Puglia 1.564,20 1.467,90 1.372,50
Campania 1.562,40 1.466,10 1.370,70
Sardegna 1.561,50 1.465,20 1.369,80
Calabria 1.544,40 1.449,90 1.356,30
Basilicata 1.543,50 1.449,90 1.355,40
Molise 1.543,50 1.449,00 1.355,40

Le Tabelle riportate nel presente documento, sostituiscono integralmente quelle dell’art. 232 del CCNL depositato al CNEL.

Proroga sospensione versamenti e adempimenti per Enti sportivi

In favore degli Enti sportivi è stata disposta la sospensione dei versamenti tributari e degli adempimenti e versamenti contributivi e assicurativi in scadenza da gennaio e novembre 2022. Con la Circolare n. 30 del 27 luglio 2022, l’INAIL fornisce istruzioni riguardo alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

LA SOSPENSIONE
Il Decreto Aiuti ha prorogato fino al 30 novembre 2022 la sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari, agli adempimenti e versamenti contributivi previdenziali e assistenziali, ed agli adempimenti e versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in favore delle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. (art. 39, D.L. n. 50/2022 conv con modif in L. n. 91/2022).
In particolare, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022;
c) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi da gennaio a novembre 2022;
d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 novembre 2022.
Il beneficio si applica alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.

COME E QUANDO EFFETTUARE GLI ADEMPIMENTI SOSPESI
Per quanto riguarda gli adempimenti INAIL, restano sospesi fino al 30 novembre 2022:
1. la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2021/2022;
2. la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2021.
In considerazione della chiusura dell’esercizio finanziario, gli adempimenti amministrativi sospesi possono essere effettuati dal 1° settembre al 30 settembre 2022.
In particolare:
1. la dichiarazione delle retribuzioni 2021 può essere trasmessa tramite il servizio Alpi online disponibile dalla predetta data in www.inail.it – Servizi online – Autoliquidazione.
2. la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione può essere trasmessa utilizzando il servizio online “Riduzione per prevenzione” disponibile dalla predetta data in www.inail.it – Servizi online – Denunce.
Dal 1° ottobre i predetti adempimenti possono comunque essere effettuati inoltrando tramite PEC alla Sede competente la dichiarazione delle retribuzioni 2021 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione.

COME E QUANDO ADEMPIERE AI VERSAMENTI SOSPESI
Con riferimento ai versamenti dei premi INAIL, sono sospesi quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2022 al novembre 2022, tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022 in scadenza il 16 febbraio 2022, o per coloro che hanno comunicato di volersi avvalere della rateazione in quattro rate del premio di autoliquidazione 2021/2022 i versamenti in scadenza rispettivamente il 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2022.
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. A tal fine deve essere utilizzato il modello F24, indicando nel campo numero di riferimento – “999256”. Non è consentito il rimborso di quanto già versato.
Viene eliminata la possibilità di rateazione dei versamenti sospesi, fermo restando che è facoltà del debitore estinguere anticipatamente il debito.
I soggetti in possesso dei requisiti per usufruire della sospensione in discorso beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338. Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate entro il 16 dicembre 2022.
La sospensione non si applica ai versamenti delle rate relative alla rateizzazione prevista dall’articolo 97, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nonché alla rateizzazione prevista dall’articolo 1, commi 26 e 37, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

COMUNICAZIONE DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE
Coloro che intendono fruire della sospensione degli adempimenti e versamenti INAIL fino al 30 novembre 2022, devono presentare la comunicazione di sospensione utilizzando il servizio online Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali che sarà disponibile in www.inail.it dal 1° settembre 2022 al 30 novembre 2022.
Nella comunicazione deve essere specificata la natura del beneficiario della sospensione (federazione sportiva nazionale, discipline sportive associate, ente di promozione sportiva, associazione professionistica o dilettantistica, ovvero società sportiva professionistica o dilettantistica) e i beneficiari devono dichiarare di operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022, specificando qual è la competizione sportiva a cui prendono parte.
Anche coloro che hanno già presentato la comunicazione di sospensione ai sensi dell’articolo 1, commi 923 e 924, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e usufruito della proroga disposta dall’articolo 7 commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, stante i nuovi termini di sospensione e la nuova modalità di ripresa dei versamenti, devono presentare una nuova comunicazione, fermo restando che è facoltà del debitore estinguere anticipatamente il debito.