INAIL: modificata la misura delle sanzioni civili per omesso pagamento dei premi

Per effetto della decisione della Banca centrale europea, è mdificato il tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili (Circolare Inail 26 luglio 2022, n. 29).

In particolare, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono i seguenti: 6,50% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori 6,00% misura delle sanzioni civili.
L’articolo 116, commi 8 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 stabiliscono che nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
In applicazione della richiamata decisione di politica monetaria a decorrere dal 27 luglio 2022 si applica un tasso pari al 6% nelle seguenti ipotesi:

a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa;
c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Gruppo FS Italiane: Premio di Risultato

Siglato, lo scorso 14 luglio 2022, l’accordo sul Premio di Risultato per i dipendenti del Gruppo FS Italiane.

Considerata la c.d. tassazione agevolata in favore dei dipendenti cui si applica il presente accordo, le parti convengono di prendere a riferimento, per l’anno 2022, gli incrementi relativi ad almeno uno degli indicatori (Ricavi operativi consolidati; Investimenti tecnici consolidati; Valore economico generato; Indice di efficienza carbonica), così come risulteranno registrati nel Bilancio consolidato di Gruppo per l’anno 2022 rispetto ai medesimi valori registrati nel Bilancio consolidato di Gruppo per l’anno 2021. Per l’anno 2023, gli indicatori sopra citati, saranno oggetto di specifico accordo tra le parti.
L’erogazione del Premio di Risultato per ciascuno degli anni 2022 e 2023 è imprescindibilmente condizionata al raggiungimento dell’obiettivo di ability to pay individuato nel 90% del valore budget dell’EBITDA di Gruppo, così come risulterà registrato nel Bilancio Consolidato di Gruppo per Panno di riferimento. L’erogazione del Premio è azzerata in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo.
Per l’anno 2022, l’obiettivo di abilily to pay è pari a € 1.748 mln.
Per l’anno 2023, l’obiettivo di ability to pay sarà oggetto di specifica comunicazione alle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Al fine di valorizzare il contributo individuale di ciascun lavoratore, l’importo del Premio di Risultato sarà incrementato del 10% per ciascun lavoratore in caso di n. 0 (zero) eventi di malattia.
L’importo complessivo lordo del Premio di Risultato, per gli anni 2022 e 2023, è fissato nei valori di seguito indicati per ciascun livello professionale per tener conto del diverso apporto professionale con il quale i lavoratori interessati hanno contribuito al raggiungimento dei risultati del Gruppo e di ciascuna Società:

Livelli professionali

Importi lordi 2022

Importi lordi 2023

Q1 1.200,00 1.300,00
Q2 1.050,00 1.150,00
A 1.000,00 1.100,00
B 950,00 1.050,00
C 900,00 1.000,00
D 840,00 940,00
E 780,00 870,00
F 700,00 780,00

Il Premio di Risultato spetta ai lavoratori occupati nell’anno cui si riferisce il Premio nelle Società del Gruppo FS Italiane indicate in premessa.
L’importo spettante a ciascun lavoratore terrà conto dell’incidenza delle assenze (ad eccezione delle ferie, ex festività, congedo di maternità/paternità, permessi legge n. 104/1992, quarantena, isolamento fiduciario, malattia Covid, donazione sangue, infortunio sul lavoro, permessi sindacali e per gli RLS retribuiti) consuntivate nell’anno cui si riferisce il Premio che non concorrono al calcolo dello stesso.
In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, l’importo spettante a ciascun lavoratore è riconosciuto pro-quota in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati, con arrotondamento a mese intero della frazione superiore a 15 giorni.
Per il personale a tempo parziale il Premio sarà inoltre riproporzionato in rapporto alla prestazione resa.
II Premio di Risultato non spetta al personale responsabile di microstruttura organizzativa che nell’anno cui si riferisce il Premio sia interessato dai sistemi di incentivazione individuale.
Il Premio di Risultato non spetta al personale cessato dal servizio a partire dal 1° gennaio 2022 che abbia sottoscritto un verbale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in sede sindacale presso le Associazioni territoriali di Confindustria o presso le ITL.
Gli importi del Premio di cui al presente accordo non avranno riflessi su alcun istituto contrattuale e di legge.
L’erogazione del Premio di Risultato per gli anni 2022 e 2023 avverrà rispettivamente con le competenze del mese di giugno 2023 e 2024.
L’importo del Premio potrà essere destinato in tutto o in parte, per scelta del lavoratore e a condizione che lo stesso abbia diritto alla detassazione ai sensi della legge, secondo le modalità definite dall’azienda, alle forme di welfare.

Adeguato il sistema di profilazione INAIL per STP Albo Avvocati

Aggiornato il sistema di profilazione per il rilascio anche alle “Società tra professionisti Albo Avvocati” delle credenziali di accesso ai servizi telematici correlati alla gestione dei rapporti assicurativi dei clienti in delega (INAIL, nota del 26 luglio 2022, n. 7362).

Successivamente al rilascio di profilazioni per le Società tra professionisti Albo consulenti del lavoro e Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, a seguito di richieste pervenute da alcuni avvocati, l’ INAIL ha provveduto ad adeguare il sistema di profilazione per il rilascio anche alle “Società tra professionisti Albo Avvocati” delle credenziali di accesso ai servizi telematici correlati alla gestione dei rapporti assicurativi dei clienti in delega tra cui l’autorizzazione alla numerazione unitaria del Libro unico del lavoro e la comunicazione delle deleghe alla tenuta del LUL.
Come precisato dall’Ente la comunicazione agli ITL rimane in carico ai soci professionisti della STP; sono, inoltre, previsti una serie di obblighi, a tutela del cliente, volti a far sì che la prestazione professionale sia svolta dai soci professionisti in possesso dei requisiti professionali richiesti per la prestazione stessa e i controlli sui predetti requisiti sono riservati al Consiglio Nazionale Forense.

Per il rilascio delle abilitazioni, sono necessari i seguenti dati, da indicare nella domanda di abilitazione ai servizi telematici dell’Inail:

– generalità e codice fiscale del legale rappresentante della STP, al quale compete l’onere di presentare la domanda di abilitazione all’Inail. In caso di “amministrazione pluripersonale collegiale” o di “amministrazione pluripersonale individuale disgiuntiva”, la domanda di abilitazione ai servizi telematici potrà essere presentata da uno dei soci amministratori;
– denominazione sociale della società, completa dell’indicazione “società tra professionisti”;
– Pec della società (depositata presso il registro imprese);
– numero e data di iscrizione della società nella sezione speciale dell’albo tenuto presso l’ordine territoriale di appartenenza;
– dichiarazione che i soci della STP sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l’esecuzione degli incarichi;
– numero del codice ditta con cui la STP è iscritta all’Inail.

L’abilitazione sarà rilasciata al legale rappresentante, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico indicata nella visura della CCIAA come amministratore della STP o comunque al socio amministratore che ha presentato la domanda. In caso di variazione del legale rappresentante sarà altresì prevista la funzionalità di “subentro”.

Il soggetto cui è rilasciata l’abilitazione abilita sotto la sua responsabilità:
– i soci professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l’esecuzione degli incarichi e legittimati a effettuare adempimenti per il cliente nei confronti dell’Inail nonché i dati relativi alle comunicazioni agli ITL dei singoli soci professionisti da inserire per la loro abilitazione da parte del legale rappresentante al momento della presentazione della domanda;
– gli eventuali ausiliari (dipendenti della società), che possono agire in ogni caso soltanto sotto la direzione e la responsabilità dei soci professionisti;
– se stesso in qualità di socio professionista, se ricorre tale circostanza.

L’Istituto informa, inoltre, che il modulo di abilitazione riguardante le Società tra professionisti iscritte all’Albo degli Avvocati e il modulo per la variazione del legale rappresentante della STP-Albo Avvocati sono pubblicati in www.inail.it Atti e documenti>Moduli e modelli.
Il rilascio delle abilitazioni è affidato all’operatore Internet di Sede che abilita il legale rappresentante tramite il codice fiscale.
Quest’ultimo, a sua volta, abilita i soci professionisti, inserendo nell’applicativo: cognome e nome,codice fiscale, iscrizione all’Albo e la comunicazione agli Itl.
Ciascun socio, inoltre, può inserire ed eliminare i clienti in delega alla società ed effettuare gli adempimenti per conto dei codici ditta in delega alla STP stessa.
Il legale rappresentante provvede ad abilitare anche gli ausiliari, cioè i collaboratori e i dipendenti della STP, inserendo nell’applicativo cognome e nome, codice fiscale di ogni soggetto.

La gestione delle deleghe, così come l’autorizzazione alla numerazione unitaria del LUL, devono essere riferite alla società tra professionisti e non al singolo socio professionista.
Per quanto riguarda i servizi relativi al LUL: in caso di richiesta di autorizzazione alla numerazione unitaria del LUL tramite la procedura telematica “Libro unico-Numerazione unitaria” da parte di un’utenza rilasciata in capo ad una STP, il provvedimento di autorizzazione deve essere intestato alle STP medesima; in caso di comunicazione delle deleghe alla tenuta del LUL tramite la procedura telematica “Libro unico-Delega tenuta” da parte di un’utenza rilasciata in capo ad una STP, le stesse sono riferite alla STP e non al singolo professionista.

Agenzia di viaggio e tour operator: quantificazione esonero contributivo spettante

Con la Circolare 27 luglio 2022, n. 89, l’Inps ha fornito istruzioni sulla modalità di determinazione dell’esonero contributivo spettante ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator per il periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022.

In favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fino a un massimo di 5 mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il beneficio è fruibile entro il 31 dicembre 2022.
Si tratta di un’agevolazione selettiva, che è stata autorizzata dalla Commissione UE con la decisione C(2022) 4384 final del 22 giugno 2022.
Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo è rivolto a tutti i datori di lavoro operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, contraddistinti dal codice ATECO appartenente alla divisione 79, individuati dall’Inps mediante l’attribuzione dello specifico codice di autorizzazione “2J”.
Con la Circolare n. 89/2022, l’Inps fornisce indicazioni sulla fruizione dell’esonero, e in particolare sul procedimento di quantificazione dell’esonero spettante. Riguardo alle modalità di compilazione delle denunce contributive bisognerà attendere un successivo messaggio Inps.

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.
Come anticipato i datori di lavoro che rientrano nella platea dei beneficiari sono contraddistinti dal codice ATECO appartenente alla divisione 79.
Ai fini dell’esatta individuazione dei destinatari dell’agevolazione l’Inps ha attribuito, entro il 30 giugno 2022, il codice di autorizzazione (CA) “2J”, che ha assunto il seguente significato: “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.
Pertanto, l’esonero trova applicazione per i soli datori di lavoro a cui, in base alle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto, è stato attribuito entro il 30 giugno 2022 detto codice di autorizzazione.

CONDIZIONI DI SPETTANZA

L’agevolazione consiste in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale dovuta, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, ivi inclusi i rapporti di apprendistato, da parte del datore di lavoro beneficiario.
L’esonero riguarda il periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022. Pertanto, l’entità della misura di esonero è limitata al carico contributivo datoriale sgravabile riferito alle suddette mensilità di competenza.
La misura in esame, non sostanziandosi in un incentivo all’assunzione, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è invece subordinato alle seguenti condizioni:
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

MISURA DEL BENEFICIO

L’agevolazione è costituita da un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro beneficiario in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato in corso o instaurati nel periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, ivi compresi i rapporti di apprendistato.
Ai fini della corretta fruizione dell’esonero, è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.
L’Inps precisa che non sono oggetto dell’esonero le seguenti contribuzioni:
– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
– il contributo, ove dovuto, al Fondo TFR;
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà, al FIS, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
– il contributo, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Inoltre, sono escluse dall’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

DOMANDA DI QUANTIFICAZIONE DELL’ESONERO

Al fine della quantificazione dell’ammontare dell’esonero spettante, i datori di lavoro interessati alla fruizione, devono inoltrare la richiesta di quantificazione dell’agevolazione spettante utilizzando il modulo di istanza on-line “AT_2TER”, reso disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito www.inps.it.
Le domande possono essere inviate a partire dal 27 luglio 2022 ed entro il 9 settembre 2022.
Nell’ambito della domanda di quantificazione dell’esonero devono essere fornite le seguenti informazioni:
– il codice fiscale del datore di lavoro che intende fruire dell’esonero;
– la relativa matricola aziendale;
– le dimensioni aziendali (micro, piccola, media o grande);
– l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato, anche in via prospettica, sulla base della contribuzione non versata nel periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022;
– la forza aziendale media per il periodo aprile 2022/agosto 2022.
Inoltre, il soggetto interessato deve dichiarare se il contratto collettivo applicato preveda o meno l’erogazione di una mensilità aggiuntiva (quattordicesima) nel periodo aprile 2022/agosto 2022.

Sulla base delle richieste ricevute l’Inps svolge le seguenti attività mediante i propri sistemi informativi centrali:
– verifica che per la matricola indicata il relativo codice ATECO, rientri tra quelli oggetto di esonero e che alla medesima matricola sia stato preventivamente attribuito il CA “2J”;
– verifica, sulla base degli elementi indicati nel modulo di domanda e le informazioni presenti nei propri archivi, la coerenza dell’importo richiesto;
– in caso di coerenza dell’importo richiesto, autorizza provvisoriamente la fruizione dell’esonero per l’ammontare indicato nella domanda (istanza “accolta provvisoria”);
– diversamente, nelle ipotesi in cui l’importo richiesto nell’istanza risulti superiore rispetto all’importo dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, autorizza il solo importo calcolato dall’Istituto (istanza “accolta parziale provvisoria”).

L’ammontare provvisorio dell’esonero che può essere fruito viene comunicato in calce al medesimo modulo di istanza on-line.

L’eventuale richiesta di riesame dell’importo effettivamente spettante può essere presentata alla Struttura territoriale competente entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito dell’elaborazione dell’istanza di esonero, accedendo direttamente al modulo di domanda “AT_2TER” in trattazione che si trovi nello stato di “accolta parziale provvisoria”.
Il mancato riscontro da parte della Struttura territoriale competente entro 30 giorni dalla richiesta di riesame equivale a rigetto della stessa, con conseguente diritto alla fruizione dell’esonero nei limiti precedentemente individuati.

All’esito delle operazioni di riesame, l’Istituto provvederà, infine, a ricalcolare l’ammontare dell’esonero spettante per tutte le domande provvisoriamente accolte.
Poiché, infatti, l’esonero è riconosciuto nel limite delle minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per l’anno 2022, il numero di mesi di concessione (fino a un massimo di cinque) del beneficio per ogni datore di lavoro – per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022 – e il relativo importo saranno individuati sulla base della totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato domanda e con riferimento al predetto limite di spesa.
Solo a seguito della suddetta rielaborazione gli importi spettanti potranno considerarsi definitivamente quantificati.
Successivamente alla determinazione definitiva degli importi, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile.

COMPATIBILITÀ CON AIUTI DI STATO

Il beneficio contributivo, configurandosi come aiuto di Stato è soggetto al rispetto, tra le altre, delle seguenti condizioni:
– sia di importo non superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
– sia concesso a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
– in deroga al punto precedente, sia concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
– sia concesso entro il 30 giugno 2022.
Inoltre, l’agevolazione è soggetta all’applicazione del cd. “clausola Deggendorf”.

COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI

Il beneficio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Pertanto, considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta, sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.
La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni applicate per i singoli lavoratori di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI).
Ai fini della valutazione circa la concreta cumulabilità dell’esonero con altri regimi agevolati, ivi compresi i benefici contributivi che si sostanzino in incentivi all’assunzione, è necessario verificare le diverse discipline che regolano le singole agevolazioni previste dal nostro ordinamento; ove sia presente un residuo di contribuzione esonerabile a seguito dell’applicazione della diversa misura, sarà possibile procedere al cumulo con la decontribuzione, fermo restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro.
L’Inps precisa che, laddove si intenda cumulare la decontribuzione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.

Firmata l’Ipotesi di accordo per il settore della Riscossione Tributi

 Firmata l’Ipotesi di accordo per il settore della Riscossione Tributi

Sottoscritta l’ipotesi di rinnovo del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti da Agenzia delle entrate-Riscossione ed Equitalia Giustizia SpA e dei CIA aziendali per il triennio 2022-2024

L’accordo, ai fini dell’applicazione, deve essere sottoposto all’approvazione delle lavoratrici e dei lavoratori nelle assemblee che si svolgeranno a partire dal mese di settembre.

Questi i punti rilevanti dell’accordo, viene previsto:

–  Conferma tabelle VAP per il triennio di valenza contrattuale (2022/2024).

– Aumento delle indennità di front office del 10% (da 40 a 44 euro, da 50 a 55 euro e da 80 a 88 euro) con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

– Corresponsione agli operatori di sportello on line di una indennità mensile di 44 euro.

– Ulteriore dotazione di permessi banca ore, a partire dal 1° gennaio 2023, di 7 ore e 30 minuti a favore di tutti gli operatori di front office.

– Inserimento di Palermo fra i centri per i quali è previsto il compenso spese forfettario a favore degli ufficiali di riscossione e dei messi notificatori.

– incremento dei minimi tabellari che per il capoufficio, a titolo meramente esemplificativo, ammonta a 165,84 euro ripartiti in maniera uguale nei tre anni di valenza contrattuale (55,28 euro dal 1° gennaio 2022, 55,28 euro dal 1° gennaio 2023 e 55,28 euro dal 1° gennaio 2024).

– incremento dell’indennità di cassa dagli attuali 126,62 a 134,72 euro nei capoluoghi di provincia e dagli attuali 94,95 a 101,02 euro per gli altri centri.

– Modifica dell’articolo sulla decorrenze e scadenze del CCNL: Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non venga disdettato almeno trenta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimarranno integralmente in vigore fino a quando non saranno sostituite dal successivo Contratto collettivo.