Bonus donne: le indicazioni operative

Fornite le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’agevolazione contributiva (INPS, circolare 12 maggio 2025, n. 91).

A seguito dell’emanazione del decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze dell’11 aprile 2025, l’INPS ha illustrato l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate, effettuate entro il 31 dicembre 2025, introdotto dall’articolo 23 del D.L. n. 60/2024 (Decreto Coesione).

Nella circolare in commento, inoltre, l’Istituto ha fornito anche le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi a tale agevolazione contributiva.

Il cosiddetto Bonus donne

In particolare, l’articolo 23 del Decreto Coesione ha stabilito un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e ha un limite di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice, al netto dei premi INAIL.

L’incentivo si applica all’assunzione di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica, oppure all’assunzione di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dalla regione di residenza. Sono esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e di apprendistato.

L’esonero non è cumulabile con altri incentivi contributivi, ma è compatibile senza alcuna riduzione con la maxi deduzione del 120% sulle nuove assunzioni, prevista dal D.Lgs. n. 216/2023.

Gli adempimenti dei datori di lavoro

Il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione alle agevolazioni in trattazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionale dell’INPS, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23- Donne”.

Il modulo sarà disponibile sul sito istituzionale a decorrere dal 16 maggio 2025. Nel modulo devono essere indicati:

– dati identificativi dell’impresa;
– dati identificativi della lavoratrice nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato, inclusa la residenza;
– tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
– retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
– dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.

Ai fini dell’ammissione alla fruizione delle misure di esonero in argomento, l’INPS quantifica quanto possa essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutti i 12 o 24 mesi di agevolazione spettante, come espressamente previsto dall’articolo 4, comma 5, del decreto attuativo. L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.

Infine, nella circolare in commento sono incluse, tra l’altro, le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPA> e <PosAgri> del flusso Uniemens.

CCNL Poste: Slc-Cgil e Uil-Poste scrivono a Poste Italiane

Le OO.SS. chiedono la salvaguardia dei diritti sindacali

Con un comunicato del 7 maggio 2025, Slc-Cgil e Uil-Poste hanno reso nota la lettera indirizzata a Poste Italiane per evidenziare, come si evince dal testo della missiva, la posizione dei rappresentanti del middle management che, a detta delle OO.SS., fanno proselitismo all’interno dell’azienda, facendo leva sul doppio ruolo che ricoprono, sia sindacale che aziendale.

 

Slc-Cgil e Uil-Poste denunciano l’impedimento a svolgere la propria attività sindacale e la situazione di lavoratrici e lavoratori discriminati per la propria appartenenza sindacale. La richiesta avanzate a Poste Italiane è che si intervenga con le strutture dirigenti di risorse umane affinché si ripristini, quanto prima, un clima di normalità e al rispetto dei principi costituzionali.  

CCNL Presidenza del Consiglio: resoconto della riunione in ARAN

Presentate le proposte in relazione all’articolato della parte normativa del testo

Il 6 maggio 2025, si è svolta la riunione in ARAN per il proseguimento della trattativa di rinnovo del CCNL 2019-2021.
In tale occasione, Fp-Cgil ha presentato la proposta di modifica del contratto sul piano normativo che verte su:

– un richiamo nel contratto all’indennità di vacanza contrattuale;

– definizione più dettagliata dei criteri per la mobilità all’interno della Presidenza;

– l’inserimento dei criteri per il riconoscimento del lavoro agile e da remoto tra le materie oggetto di confronto e, su questo, la formulazione di una proposta articolata in un apposito Titolo del CCNL;

– la modifica dell’istituto della reperibilità ed il riconoscimento al personale di prestito della differenza tra l’indennità corrisposta dall’amministrazione di provenienza e quella prevista per la PCM, per superare la disparità di trattamento tra persone che svolgono la medesima funzione nello stesso posto di lavoro.

CCNL Istruzione e ricerca: riunione all’Aran per la prosecuzione della trattativa

Le OO.SS. hanno richiesto interventi sostanziali sulla parte normativa del contratto

Nei giorni scorsi si sono riuniti Aran e OO.SS. di settore per proseguire la trattativa per il rinnovo del CCNL 2022-2024 del comparto “Istruzione e Ricerca”. L’Aran ha presentato alcune proposte di modifica della parte relativa alle relazioni sindacali e di integrazione della disciplina del lavoro a distanza. 

I Sindacati negli interventi hanno sottolineato l’esigenza di un cambiamento sostanziale del capitolo relativo alle relazioni sindacali al fine di potenziarne la funzione, sia per quanto riguarda la parte comune del comparto che nelle parti specifiche di settore (scuola, università, ricerca, AFAM). Alla luce dell’esperienza applicativa del CCNL 2019/2021, ritengono preferibile precisare alcune clausole relative alle relazioni sindacali al fine di renderne maggiormente chiara l’applicazione, come ad esempio, in materia di informazione sull’utilizzo delle risorse o di contrattazione dei compensi. 

Rispetto al lavoro a distanza, pur apprezzando la proposta dell’Aran di estendere i giorni di attività resa in questa modalità dai lavoratori in particolare condizioni di salute o che assistano familiari con disabilità, è stata rappresentata la necessità che questo istituto sia reso maggiormente accessibile a tutto il personale.

In conclusione è stata ribadita la richiesta di erogazione al personale del Settore ricerca le risorse relative al CCNL 2019-2021 non ancora distribuite. 

CCNL Poste: ufficializzati i dati per il premio di risultato

La percentuale stabilita è pari al 105%

Le Segreterie Nazionali Cisl-Fp, Confsal-Comunicazioni, Failp-Cisl, Fnc-Ugl hanno reso noti i dati relativi al calcolo degli obiettivi relativi al Premio di Risultato dell’anno 2024, e comunicata l’erogazione   nella percentuale del 105% con la busta paga del mese di  giugno.

Viene specificato che il lavoratore può decidere di destinare fino ad un massimo del 100% del premio in Welfare aziendale, non oggetto di tassazione, così distribuito:

100,00 euro in caso di destinazione del 10% del proprio premio.

300,00 euro in caso di destinazione del 50% del proprio premio.

600,00 euro in caso di destinazione di almeno il 90% del proprio premio.

Gli importi sono erogati tenendo conto delle assenze per malattia nella misura di 1/312 per coloro che lavorano su 6 giorni settimanali e 1260 se l’orario è su 5 giorni settimanali

Sono escluse dal computo ai fini degli eventi, le assenze dovute a patologie del CCNL e ricoveri ospedalieri anche in day hospital adeguatamente documentati, ivi  ricomprendendo i periodi di prognosi, infortuni sul lavoro, nonché congedo  maternità per un periodo di cinque mesi, ed eventuale interdizione anticipata e/o posticipata.