Regime speciale IVA: inapplicabilità del nuovo obbligo POS per le attività di Tabella C

La risposta del 27 novembre 2025, n. 298, dell’Agenzia delle entrate verte sull’applicabilità degli obblighi di cui all’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, nel contesto del Regime IVA ex articolo 74-quater del D.P.R. n. 633/1972.

L’istante è un’associazione senza scopo di lucro che organizza mostre, fiere ed esposizioni feline. Tale attività rientra nel punto 5 della Tabella C allegata al decreto IVA, relativa a mostre, fiere ed esposizioni. L’associazione chiede di sapere se è obbligata, a partire dal 1° gennaio 2026, come previsto dall’articolo 1, commi 74-77, della Legge di bilancio 2025, a collegare il POS (utilizzato per l’incasso dei titoli di accesso) a un registratore fiscale, specificando di non utilizzare attualmente il registratore telematico.

Essendo un soggetto che nell’anno solare precedente ha realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro, l’Istante documenta i corrispettivi percepiti mediante rilascio di un titolo di accesso (biglietto)/ricevuta fiscale prestampato a tagli fissi. Inoltre, l’associazione provvede a inviare periodicamente alla S.I.A.E. i dati relativi ai riepiloghi giornalieri degli incassi.

 

L’Agenzia delle entrate ricorda che la Legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 74) ha sostituito l’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, con applicazione dal 1° gennaio 2026. La nuova norma mira a garantire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tal fine, il POS deve essere sempre collegato allo strumento che registra e memorizza i corrispettivi.
L’obiettivo è rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico, facendo emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi. Il registratore telematico deve memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche e trasmettere all’Agenzia delle entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti, anche se non è avvenuta la registrazione dei corrispettivi.

 

L’Agenzia chiarisce che l’attività dell’istante rientra nel regime IVA previsto dall’articolo 74-quater e l’obbligo di certificazione è assolto tramite rilascio di un titolo di accesso.
L’Agenzia stabilisce che deve escludersi che le attività elencate nella Tabella C, come quella svolta dall’istante, ricadano nell’obbligo di collegamento del POS secondo le previsioni del D.Lgs. n. 127/2015, poiché i corrispettivi relativi a queste attività sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate. Questo perché i dati relativi ai titoli di accesso emessi vengono già separatamente trasmessi alla S.I.A.E., come previsto dal decreto ministeriale del 13 luglio 2000, e la S.I.A.E. provvede a renderli disponibili all’Agenzia delle entrate.
Resta fermo, tuttavia, l’obbligo dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie, ove autonomamente documentate.

Ebinter Friuli-Venezia Giulia: previsto un fondo straordinario per le calamità naturali

Previsti contributi pari a 600,00 euro per i lavoratori e a 1.500,00 euro per le aziende

L’Ente bilaterale del Friuli-Venezia Giulia ha disposto l’attivazione di un fondo straordinario a sostegno delle aree colpite dalle recenti calamità naturali. L’Ente ha fatto sapere che sono già attive le richieste online per accedere ai contributi che vanno da 600,00 a 1.500,00 euro. Nella fattispecie, il contributo di 600,00 euro è per i lavoratori; mentre, quello di 1.500,00 euro è destinato alle imprese. Infatti, le imprese potranno investirli in spese di pulizia, messa in sicurezza, perizie, ripristini e sostituzioni di arredi o attrezzature danneggiate. Oltre al contributo è prevista anche un’assistenza completa e gratuita da parte della Confcommercio di Gorizia. 

Per accedere al fondo figurano occorre essere un’impresa attiva nelle aree colpite dall’alluvione o essere un lavoratore residente nelle stesse zone o impiegato in un’azienda del settore, anche se con sede in un altro comune della provincia.

Le domande possono essere presentate subito tramite modello online e i contributi verranno liquidati entro 7-9 giorni. 

CCNL Riscossione Tributi: apertura del confronto per il rinnovo

I sindacati chiedono adeguamenti normativi ed economici

Il 25 novembre 2025 si è svolto il 1° incontro tra l’ Agenzia delle Entrate e le Organizzazioni sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil e Uilca, Unisin per il rinnovo del CCNL di settore.

Durante l’incontro le OO.SS. hanno chiarito le ragioni sulla base delle quali è stata presentata la piattaforma sindacale contenente proposte normative ed economiche volte a valorizzare il lavoro e adeguare il contratto alla mutata realtà lavorativa, garantendo, ai lavoratori, diritti rispondenti ai nuovi assetti organizzativi e ai risultati positivi del settore.

Le Parti datoriali hanno affermato che la trattativa sarà influenzata da:

– le modifiche normative che interverranno, ad opera del legislatore, sull’attività di Ader;

– le disponibilità economiche del Fondo di dotazione del Mef per finanziare il rinnovo contrattuale.

Le Parti datoriali hanno, inoltre, evidenziato l’esigenza di aggiornare il CCNL relativamente ad Equitalia Giustizia.

Per quanto riguarda le assunzioni, Ader ha comunicato che procederà ad una rivalutazione per il 2026, prevedendo 322 nuovi ingressi oltre i 470 già previsti per la 1° tranche.

Le OO.SS. hanno ribadito l’importanza di un adeguamento normativo ed economico che rispetti la professionalità e i risultati raggiunti dal comparto nell’ultimo biennio. È stata anche preannunciata la disdetta del contratto dei dirigenti con scadenza il 31 dicembre 2025.

Infine, in merito alla polizza sanitaria con decorrenza 1° agosto 2026, l’Ente ha comunicato che la gara sarà pubblicata tra fine novembre e dicembre di quest’anno.

Il prossimo incontro è stato fissato per il 16 dicembre 2025.

“Prima casa”: nessuna estensione del termine per riacquisto con credito d’imposta dopo l’alienazione

L’Agenzia delle entrate affronta l’inapplicabilità della modifica normativa che estende a due anni il termine di rivendita dell’abitazione agevolata (ex comma 4-bis, Nota II-bis, TUR) al riacquisto di una nuova “prima casa” ai fini del credito d’imposta (Agenzia delle entrate, risposta 26 novembre 2025, n. 297).

Nel caso di specie, l’Istante, dopo aver acquistato nel 2014 e venduto nel novembre 2024 una “prima casa”, intende acquistarne una nuova usufruendo del credito d’imposta (articolo 7, L. n. 448/1998). Il dubbio è se le modifiche introdotte dalla L. n. 207/2024, che hanno esteso i termini per la rivendita, si applichino anche al riacquisto agevolato. L’Istante, pertanto, chiede se il termine entro cui effettuare il riacquisto agevolato, nell’ipotesi in cui la vendita preceda il nuovo acquisto, sia esteso da uno a due anni ai fini del credito d’imposta

 

L’agevolazione “prima casa” è disciplinata dalla Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR. Tale articolo prevede l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota ridotta al 2% per atti traslativi di proprietà di case di abitazione (diverse da A/1, A/8, A/9) se si verificano precise condizioni:

  • l’immobile è ubicato nel comune di residenza o dove l’acquirente la stabilisca entro diciotto mesi;
  • nell’atto di acquisto si dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti su altra abitazione nel territorio del comune di acquisto;
  • nell’atto di acquisto si dichiara di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, di diritti su altra abitazione acquistata con le agevolazioni in esame.

Il comma 4-bis della Nota II-bis, modificato dall’articolo 1, comma 116, Legge di bilancio 2025, ha innovato la disciplina. Esso consente l’applicazione dell’aliquota del 2% anche se il contribuente non soddisfa il requisito c) (possesso di altra casa agevolata), a condizione che l’immobile pre-posseduto sia alienato entro due anni dalla data del nuovo atto di acquisto agevolato. Questa modifica ha elevato il termine per rivendere l’abitazione pre-posseduta da uno a due anni, al fine di incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della prima casa di abitazione. Tale nuovo termine è applicabile anche agli acquisti per i quali il termine di un anno era ancora pendente al 31 dicembre 2024.

Il diritto al credito d’imposta è regolato dall’articolo 7, comma 1, della Legge n. 448/1998. Tale norma stabilisce che il credito è attribuito ai contribuenti che provvedono ad acquisire, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni “prima casa”. Il credito è fino a concorrenza dell’imposta corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato, e non può essere superiore all’imposta dovuta per il nuovo acquisto agevolato. La norma fissa dunque in un anno il termine per il riacquisto.

 

A seguito dell’introduzione del comma 4-bis (ad opera della Legge n. 208/2015), la circolare 12/E/2016 dell’Agenzia ha già chiarito che il credito d’imposta spetta anche se il contribuente procede all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile pre-posseduto. La risposta n. 197/ 2025 ha poi precisato che il maggior termine di due anni per la rivendita dell’abitazione agevolata pre-posseduta non pregiudica il diritto al credito d’imposta per il nuovo acquisto, purché l’immobile venga alienato entro due anni dal nuovo acquisto.

 

L’Agenzia, dunque, chiarisce che la modifica normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2025 ha innovato il termine per la rivendita postuma di cui al comma 4-bis della Nota II-bis. Tale modifica non riguarda la formulazione dell’articolo 7 della Legge n. 448/1998. L’articolo 7 continua a prevedere l’attribuzione di un credito d’imposta per l’acquisizione di un’altra casa di abitazione entro il termine di un anno dall’alienazione della precedente “prima casa”. Di conseguenza, non è possibile estendere il termine biennale per la rivendita postuma anche al riacquisto della “prima casa” ex articolo 7 della Legge n. 448/1998.

 

La natura agevolativa della disciplina “prima casa” non consente un’applicazione analogica, né una interpretazione estensiva della stessa. Le norme fiscali di agevolazione sono, infatti, di “stretta interpretazione,” applicabili solo a casi riconducibili al loro significato letterale. Per tali considerazioni, non è ritenuta possibile una estensione simmetrica del termine (di due anni) previsto per la vendita postuma (ex comma 4-bis) alle ipotesi di riacquisto previste dall’articolo 7, comma 1, della Legge n. 448/1998 ai fini del credito d’imposta.

Operai agricoli: la rilevazione delle retribuzioni contrattuali

L’insieme degli adempimenti dovrà essere portato a termine entro il 10 febbraio 2026 (INPS, circolare 26 novembre 2025, n. 146).

L’INPS ha annunciato il via alla rilevazione delle retribuzioni medie provinciali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, occupati nei vari settori in cui si articola l’attività del comparto agricolo, ai sensi della normativa che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968 e di cui all’articolo 7 della Legge n. 233/1990, per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, per gli iscritti alla Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché per i coloni e mezzadri che richiedono il reinserimento nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori.

La rilevazione dovrà essere effettuata dalle strutture territoriali dell’Istituto con riferimento alla data del 30 ottobre 2025, in conformità alla normativa e alle disposizioni contrattuali, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 190/2002. L’insieme degli adempimenti dovrà essere portato a termine entro il 10 febbraio 2026.

La circolare in commento, inoltre, include le istruzioni operative per l’accesso ai contenuti dei link e per l’utilizzo dei file contenenti le tabelle destinate all’inserimento dei dati.