Delega fiscale: pubblicato in G.U. D.Lgs. sulla fiscalità internazionale

In attuazione della delega fiscale in materia di fiscalità internazionale è stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale del 28 dicembre 2023, n. 301, Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.

Le prime disposizioni del Decreto interessano la delicata questione della determinazione della residenza fiscale.

Nello specifico, all’articolo 1 è previsto che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti.

Per quanto, invece, riguarda la residenza delle società e degli enti, all’articolo 2 vengono fatte modifiche l’articolo 73 del TUIR.

 

L’articolo 5 prevede un nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, stabilendo che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare al ricorrere di determinate condizioni. Le disposizioni di tale articolo si applicano a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d’imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell’anno 2024 le disposizioni dell’articolo 5 si applicano per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi, negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

 

Al fine, poi, di promuovere lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche, l’articolo 6 stabilisce che i redditi derivanti da attività di impresa e dall’esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata, svolte in un Paese estero non appartenente all’UE o allo Spazio economico europeo, trasferite nel territorio dello Stato, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per il 50% del relativo ammontare nel periodo di imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi di imposta successivi.

 

All’interno della riforma della fiscalità internazionale, l’intero Titolo II è dedicato al recepimento della Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 in materia di imposizione minima globale, al fine di garantire un livello impositivo minimo dei gruppi multinazionali o nazionali di imprese, secondo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alle regole OCSE adottate il 14 dicembre 2021.

Al riguardo vengono trattati nel dettaglio:

  • l’imposta minima integrativa, suppletiva e nazionale;

  • la procedura di calcolo del reddito o perdita rilevante;

  • il calcolo delle imposte rilevanti rettificate;

  • il calcolo dell’aliquota d’imposizione effettiva e dell’imposizione integrativa;

  • il calcolo della soglia rilevante di ricavi in caso di fusioni e scissioni di gruppi multinazionali e nazionali;

  • i regimi di neutralità fiscale e imposizione delle distribuzioni.

Indennità a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico: le istruzioni amministrative

Arrivano le indicazioni per l’erogazione del beneficio sia per l’anno 2022, sia per il 2023 (INPS, circolare 27 dicembre 2023, n. 109).

L’INPS fornisce le istruzioni amministrative sia per l’attuazione della disposizione in materia di indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico (articolo 18, comma 1, D.L. n. 145/2023, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 191/2023, di interpretazione autentica dell’articolo 2-bis del D.L. n. 50/2022) pari a 550 euro, sia in materia della medesima indennità una tantum per il 2023 (articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 145/2023).

In particolare, l’articolo 18, comma 1 del D.L n. 145/2023 ha fornito l’interpretazione autentica dell’articolo 2-bis, comma 1, del Decreto Aiuti, chiarendo che la disposizione di cui all’articolo 2-bis, comma 1 del D.L. n. 50/2022, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per il 2022, di un’indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

Pertanto, la previsione di cui all’articolo 2-bis del Decreto Aiuti è da intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti od orizzontali, purché caratterizzati dalle caratteristiche temporali sopra citate.

Proprio in attuazione della norma di interpretazione autentica, l’indennità una tantum per l’anno 2022 è riconosciuta ai lavoratori che siano stati titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane e che possono fare valere gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 2-bis del Decreto Aiuti (non titolarità di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico, né di un trattamento pensionistico diretto e non percezione della NASpI).

Con specifico riferimento alla sussistenza di questi requisiti, l’INPS evidenzia che per i lavoratori interessati che hanno presentato la domanda per l’indennità una tantum 2022 nel 2023, il controllo relativo alla non titolarità di altro rapporto di lavoro, di trattamento pensionistico diretto, nonché quello relativo alla non percezione dell’indennità NASpI, viene effettuato non alla data di presentazione della domanda, bensì alla data del 30 novembre 2022, ultima data utile originariamente indicata nella circolare INPS  n. 115/2022.

Indennità una tantum per l’anno 2023

Come già detto, il D.L. n. 145/2023, all’articolo 18, comma 2, ha previsto il riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a 550 euro, anche per l’anno 2023, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nel 2022 con le caratteristiche temporali già descritte e i medesimi requisiti.

Considerato il sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, l’INPS precisa che per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a 4 settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo per i quali l’accredito è espresso in giornate).

L’Istituto evidenzia anche che il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nell’ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI, ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi, nonché nell’ipotesi in cui la prestazione sia stata sospesa perché l’assicurato è percettore dell’indennità di malattia o maternità.

L’indennità in argomento è, invece, cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità (Legge n. 222/1984).

 

CCNL Istruzione e Ricerca: trattativa all’Aran per la sequenza contrattuale del personale delle AOU

Profili sanitari, progressione economica ed indennità per il personale delle Aziende ospedaliero – universitarie

Il 19 dicembre scorso si è tenuto, presso l’Aran, l’incontro per la prosecuzione della trattativa per la sequenza contrattuale del personale delle Aziende ospedaliero – universitarie (art. 78, lettera C) dell’ipotesi di CCNL Istruzione e Ricerca, relativo al triennio 2019-2021.
Il giorno prima della riunione, ha reso noto la Flc-Cgil, l’Aran ha inviato una bozza di testo, ritenuta, però, dalla Sigla sindacale da integrare e modificare. Per quel che riguarda, infatti, la tabella di corrispondenza del personale, bisogna elencare le aree professionali previste dal CCNL Istruzione e Ricerca – Area Comparto, inserendo specifiche per quel che concerne i profili sanitari, al fine di precisare che per le AOU – lettera a) dell’art.2 del D.Lgs 21 dicembre 1999, n. 517 (ex policiclici a gestione diretta) – le assunzioni devono essere fatte solo ed esclusivamente sulla base del CCNL Istruzione e Ricerca, ritenuto l’unico contratto collettivo nazionale applicabile al personale contrattualizzato non dirigente che opera nelle Aziende ospedaliero – universitarie. Resta da definire, anche, il tema delle relazioni sindacali, sia per il personale che presta servizio nelle AOU, di cui alla lettera a), che per quello che opera nelle AOU di tipo b).
Ma non è tutto. Al vaglio ci sono anche la disamina sulla progressione economica all’interno delle aree; la problematica riguardante il personale medico e dirigente sanitario; le indennità – incarichi che vanno riconosciute anche al personale universitario e la mobilità del personale verso l’Ateneo. In ogni caso, le trattative proseguono. Il prossimo incontro è fissato per l’11 gennaio 2024.

CIPL Operai Agricoli Vibo Valentia: al via la trattativa per il rinnovo del contratto provinciale

Aspetti economici e normativi all’esame delle OO.SS. e delle Associazioni datoriali

Il giorno 21 dicembre 2023, presso la sede di Confagricoltura Vibo Valentia, tra le Organizzazioni datoriali Confagricoltura, Coldiretti e Cia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, sono state avviate le trattative per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Vibo Valentia. Il contratto interesserà per la parte retributiva il biennio 2023/2024, mentre per quella normativa il quadriennio 2024/2027.
Il Presidente di Confagricoltura, con l’auspicio che il nuovo tavolo delle trattative possa procedere speditamente, ha rappresentato che sarà necessario tener presente le diverse criticità dell’attuale contesto economico. Anche la Coldiretti, nell’esprimere soddisfazione per l’apertura del tavolo di confronto, ha reso nota la necessità di miglioramenti anche in merito all’aspetto normativo del contratto. 
Le OO.SS., nel rimandare alle prossime riunioni l’analisi degli aspetti normativi, hanno sottolineato l’importanza della difesa del potere d’acquisto dei lavoratori.

Indennità DIS-COLL: disponibile il nuovo servizio di presentazione della domanda

Gli utenti che intendono presentare domanda per l’indennità di disoccupazione DIS-COLL possono farlo utilizzando la nuova versione evolutiva del servizio (INPS, messaggio 27 dicembre 2023, n. 4670).

I cittadini interessati, autenticandosi con la propria identità digitale SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE direttamente dal sito istituzionale dell’INPS, possono accedere al nuovo servizio di presentazione della domanda di prestazione DIS-COLL seguendo il percorso: “Sostegni, sussidi indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL – domanda” > “Nuova Domanda di Indennità di Disoccupazione”.

 

Gli Istituti di Patronato, invece, possono utilizzare il link presente sul Portale dei Patronati al seguente percorso: “Servizi” > “Categoria: supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a progetto” > “DIS-COLL” > “Nuova procedura”.

 

Per i soli cittadini viene temporaneamente mantenuto anche il servizio già in uso, che sarà attivo e accessibile fino a quando non verrà data comunicazione che la nuova versione del servizio è diventata la modalità esclusiva per inoltrare l’istanza.

 

L’utente, attraverso la nuova versione di invio della domanda, ha la possibilità di:

 

–        compilare agevolmente il modulo di domanda della prestazione DIS-COLL, tramite l’esemplificazione dei dati da inserire e la precompilazione delle informazioni, relative alla propria posizione, già in possesso dell’Istituto;

–        avere una visione aggregata dei dati concernenti uno specifico ambito, grazie a una riorganizzazione modulare dei “Quadri” componenti la procedura;

–        visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione della domanda.

 

Al momento della presentazione della domanda, si attivano alcuni controlli sincroni con la finalità di verificare il diritto alla prestazione e fornire immediatamente all’utente le necessarie informazioni e/o segnalare eventuali criticità che possono incidere sul riconoscimento dell’indennità medesima.

 

Ad esempio, nel caso in cui venga rilevata l’assenza di iscrizione alla Gestione separata viene evidenziata all’utente, tramite un’apposita nota, la necessità di iscrizione alla predetta Gestione per potere accedere alla prestazione di DIS-COLL.

 

I dati ulteriori su cui è operativo il controllo sono quelli che riguardano l’iscrizione a Ordini o Albi professionali, l’iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti, la titolarità di partita IVA.

 

È, inoltre, presente una schermata di “Avvisi” all’utente che, in base all’esito dei controlli automatici e alle dichiarazioni rese dall’assicurato all’interno della domanda, evidenzia gli elementi che possono incidere sul riconoscimento della prestazione stessa, nonché una pagina di riepilogo dei dati.