Pubblicata la Legge sulla valorizzazione e promozione del made in Italy

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2023, n. 300, la Legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell’economia nazionale nell’ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell’UE.

La Legge 27 dicembre 2023, n. 300, persegue come obiettivo il recupero delle tradizioni, la valorizzazione dei mestieri e il sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, negli studi e professionalmente, nei settori e nelle attività che determinano il successo del made in Italy nel mondo, nonchè la promozione del territorio, delle bellezze naturali e artistiche e del turismo.

L’entrata in vigore è prevista per l’11 gennaio 2024.

 

Il 15 aprile di ciascun anno si festeggerà la “Giornata nazionale del made in Italy”, al fine di celebrare la creatività e l’eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, le scuole di ogni ordine e grado e i luoghi di produzione.

 

Viene istituito, all’articolo 4, un Fondo Nazionale del Made in Italy con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali,

 

Per il rafforzamento del sostegno alle iniziative di auto imprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, all’articolo 5 viene rifinanziato, per un importo di 15milioni di euro per l’anno 2024, il Fondo rotativo di cui all’articolo 4-bis del D.Lgs. n. 185/2000.

 

Allo scopo di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione, alle start up innovative e alle microimprese è concesso, per l’anno 2024, il “Voucher 3I – Investire In Innovazione”, autorizzando la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2023 e di 1 milione di euro per l’anno 2024.

 

Per la promozione nel campo della vivaistica forestale e per la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e dell’industria della prima lavorazione del legno viene autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro.

 

All’articolo 18, è istituito il liceo del Made in Italy con l’obiettivo di promuovere le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy, con scrizioni a partire da gennaio 2024.

 

L’articolo 7, poi, prevede che l’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni o per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l’attività svolta, notifichi preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell’attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima. Dopodiché il MIMIT potrà scegliere di subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell’impresa titolare o licenziataria.

 

Con l’articolo 36 viene modificato il comma 132, dell’articolo 2, della Legge n. 662/1996, stabilendo che l’ISMEA possa concedere mutui a tasso agevolato in favore di imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che attuano iniziative finalizzate all’acquisizione di una o più imprese operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima trasformazione. 

La Corte Costituzionale sul trattamento pensionistico ai superstiti, indicazioni dall’INPS

L’INPS interviene con chiarimenti in materia di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario alla luce della pronuncia di incostituzionalità resa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 162/2022 (INPS, circolare 22 dicembre 2023, n. 108).

La violazione del principio di ragionevolezza è la motivazione che ha indotto la Corte Costituzionale a dichiarare l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 dell’articolo 1 della Legge n. 335/1995, e della connessa Tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.

 

Nella richiamata sentenza del 8-30 giugno 2022, n. 162, la Corte, in relazione alla specifica questione del cumulo tra pensione e redditi da lavoro, ritiene che la sussistenza di altre fonti di reddito può ben giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico, in quanto “la funzione previdenziale della pensione non si esplica, o almeno viene notevolmente ridotta, quando il lavoratore si trovi ancora in godimento di un trattamento di attività”.

 

Tuttavia, il legislatore deve bilanciare i diversi valori coinvolti modulando la concreta disciplina del cumulo, in necessaria armonia con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza, tenendo conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato che deriva dalla disponibilità di un reddito aggiuntivo.

 

Pertanto, la formulazione del terzo e quarto periodo del citato comma 41, deve essere integrata mediante la previsione del limite della “concorrenza dei redditi”.

 

Recependo la suddetta pronuncia di illegittimità costituzionale, nella circolare in oggetto l’INPS fornisce alcune indicazioni amministrative in proposito.

 

Viene innanzitutto ricordato che la pensione ai superstiti può essere cumulata con i redditi del beneficiario sulla base di determinate aliquote percentuali in funzione di 4 fasce di reddito. In particolare, nel caso di:

 

reddito inferiore o pari a 3 volte il trattamento minimo INPS: la pensione è interamente cumulabile con i redditi del beneficiario;

 

reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 75% con i redditi del beneficiario (riduzione del 25% della pensione);

 

reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 60% con i redditi del beneficiario (riduzione del 40% della pensione);

 

reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS: la pensione è cumulabile per il 50% con i redditi del beneficiario (riduzione del 50% della pensione).

 

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi del beneficiario con la pensione ai superstiti ridotta non può, comunque, essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.

 

Per effetto del principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 162/2022, la decurtazione della pensione ai superstiti nella percentuale prevista in relazione alle fasce nelle quali si colloca il reddito dell’anno di riferimento, ferma restando l’applicazione della c.d. salvaguardia, non può comportare una riduzione in misura superiore ai redditi percepiti dal beneficiario

 

L’Istituto comunica dunque che procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici interessati, laddove l’importo delle trattenute abbia superato l’ammontare dei redditi aggiuntivi annuali di riferimento, riconoscendo il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui all’articolo 1, comma 41, con la pensione ai superstiti nel limite della concorrenza dei relativi redditi.

 

CCNL Poste – Servizi in appalto: siglata l’ipotesi di accordo

Previsti aumenti retributivi, l’erogazione di un importo a titolo di Una Tantum e l’estensione del congedo matrimoniale alle unioni civili, lo scioglimento della riserva entro il 20 gennaio

Il 21 dicembre è stata sottoscritta da Assoposte e Slc-Cgil, Slp-Cisl e Uil-Poste l’ipotesi di accordo del CCNL applicabile ai lavoratori  delle imprese esercenti servizi postali in appalto.
Dal punto di vista economico, sono previsti i seguenti aumenti.

Livello  Aumento gennaio 2024  Aumento gennaio 2025  Aumento dicembre 2025 Totale
40,82 euro 40,82 euro 42,18 euro 123,82 euro
34,18 euro 34,18 euro 35,32 euro 103,68 euro
3°Super  31,23 euro 31,23 euro 32,27 euro 94,73 euro
30,00 euro 30,00 euro 31,00 euro 91,00 euro
4°Super  28,52 euro 28,52 euro 29,48 euro 86,52 euro
27,05 euro 27,05 euro 27,95 euro 82,05 euro
24,59 euro 24,59 euro 25,41euro 74,59 euro

Inoltre, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo viene erogato un importo “Una Tantum“, corrisposto pro-quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, riproporzionato per i lavoratori part-time. 

Livello  Marzo 2024  Marzo 2025 Settembre 2025  Totale
149,67 euro  149,67 euro  149,67 euro  449,01 euro
125,33 euro 125,33 euro 125,33 euro 375,99 euro
3°Super  144,51 euro   144,51 euro  144,51 euro  343,53 euro
110,00 euro 110,00 euro 110,00 euro 330,00 euro
4°Super  104,59 euro 104,59 euro 104,59 euro 313,77 euro
99,18 euro 99,18 euro 99,18 euro 297,54 euro
90,16 euro 90,16 euro 90,16 euro 270,48 euro 

Infine, a partire dal mese di marzo 2024 I’indennità di mensa è elevata a 6,50 euro per ogni giornata di effettiva prestazione.
Dal punto di vista normativo, vengono apportate delle modifiche a livello di di Classificazione del Personale per quanto riguarda la categoria degli autisti e viene introdotta la possibilità di apporre nei contratti a tempo determinato un termine maggiore di 12 mesi e sino a 24 mesi in caso di necessità di personale per ulteriori e diversi servizi rispetto a quelli gestiti, aventi carattere di temporaneità, per esigenze di professionalità e specializzazioni, in caso di incrementi di attività in dipendenza di commesse eccezionali.
Per quanto riguarda il periodo di prova viene introdotta la possibilità di una proroga in misura corrispondente alla durata dell’assenza in caso di malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori.
Infine, al fine di assicurare l’effettiva tutela dei diritti tra persone dello stesso sesso, viene concesso anche in caso di unione civile il congedo matrimoniale di quindici giorni lavorativi retribuiti.
I sindacati scioglieranno la riserva entro il 20 gennaio 2024.

CIPL Agricoltura Operai e Florovivaisti Bari: presentata la piattaforma per il rinnovo

Dalla riunione tra Parti sindacali e datoriali è emersa la volontà di puntare su aumenti salariali, welfare, bilateralità e innovazione  

Con una nota stampa, le Sigle sindacali di Fai, Flai e Uila hanno comunicato l’avvenuta presentazione della piattaforma per il rinnovo del CIPL degli operai agricoli e florovivaisti delle province di Bari e Bat, che scade il 31 dicembre 2023. Il nuovo contratto, che riguarda oltre 50.000 lavoratori, ha validità per il quadriennio 2024-2027. All’incontro erano presenti le Parti datoriali di Confagricoltura, Coldiretti e Cia, alle quali è stata illustrata la piattaforma che consiste nella disposizione di aumenti salariali e macchinari sempre più all’avanguardia.
Tra i temi affrontati e ritenuti centrali nel dibattito si segnalano: rafforzamento della bilateralità; nuovi strumenti di welfare contrattuale; maggiore attenzione e controllo sugli appalti, sicurezza e lavoro. Il calendario dei prossimi incontri è fitto: 16 e 31 gennaio 2024, 15 e 29 febbraio 2024.

Settore agricolo: gli adempimenti contributivi per le assunzioni di lavoro occasionale a tempo determinato

Entro il 28 febbraio 2024 i datori di lavoro devono inviare i flussi Uniemens-PosAgri per le giornate di lavoro prestate dai lavoratori occasionali agricoli a tempo determinato (INPS, messaggio 22 dicembre 2023, n. 4652).

L’INPS fornisce le istruzioni relative agli adempimenti informativi e contributivi a cui sono tenuti i datori di lavoro agricolo per l’assunzione di lavoratori occasionali agricoli a tempo determinato (cosiddetti lavoratori OTDO).

 

Si ricorda, innanzitutto, che possono stipulare contratti di lavoro occasionale agricolo (LOAgri) i datori di lavoro agricolo iscritti alla gestione contributiva agricola e quindi, già in possesso del codice CIDA mentre, i soggetti datoriali non ancora iscritti – compresi i lavoratori agricoli autonomi che decidano di avvalersi di tale tipologia contrattuale – dovranno presentare una denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 375/1993.

 

I datori di lavoro dovranno dichiarare i dati retributivi e contributivi relativi ai lavoratori OTDO mediante denuncia Uniemens-PosAgri di tipo OTD mensile, da presentare entro il mese successivo a quello di effettivo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale.

 

Per ciò che riguarda le giornate prestate dai lavoratori occasionali nei mesi da gennaio 2023 a settembre 2023, i dati retributivi e contributivi dovranno essere inviati dai datori di lavoro mediante flusso Uniemens-PosAgri di variazione, che sarà tariffato senza aggravio di sanzioni se trasmesso entro il 28 febbraio 2024.

 

Sempre entro la medesima data dovranno essere denunciate le giornate di lavoro prestate dal mese di ottobre 2023 al mese di dicembre 2023 mediante l’invio di un flusso Uniemens-PosAgri di tipo “Principale”. Tuttavia, l’Istituto precisa che, qualora per il citato periodo i datori di lavoro avessero già provveduto a inviare un flusso Uniemens-PosAgri per lavoratori OTD, sarà necessario inviare nuovamente l’intero flusso che dovrà essere comprensivo anche delle giornate prestate dai lavoratori occasionali agricoli (OTDO) e che, se trasmesso entro il 28 febbraio 2024, annullerà e sostituirà il flusso inviato in precedenza. 

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, elenca poi i codici “tipo contratto” di nuova istituzione che dovranno essere indicati nel flusso e che sono i seguenti:

 

“122”, avente il significato “Persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ossia i soggetti privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”;
 

“123”, avente il significato “Percettori di NASPI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione”;
 

– “124”, avente il significato “Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGS, CIGO, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale) e indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)”;
 

“125”, avente il significato “Titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Non possono quindi accedere a tale tipologia di lavoro i titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, o di analoghe prestazioni”;
 

– “126”, avente il significato “Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università, che non siano titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge n. 222/1984 o di analoghe prestazioni”;
 

“127”, avente il significato “Detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà”.
 

Nel flusso di denuncia potrà essere valorizzato solo il tipo di retribuzione “O”, relativo alle giornate effettivamente prestate.

All’interno del medesimo flusso si dovrà utilizzare il codice di “zona tariffaria” corrispondente al luogo in cui il lavoratore occasionale ha prestato l’attività lavorativa.

 

I datori di lavoro agricolo che hanno assunto OTDO potranno effettuare il pagamento della contribuzione dovuta per i medesimi lavoratori, unitamente a quella dovuta per i lavoratori OTD, alle scadenze ordinariamente previste (ovvero, I trimestre – 16 settembre, II trimestre – 16 dicembre, III trimestre – 16 marzo dell’anno successivo, IV trimestre – 16 giugno dell’anno successivo) utilizzando il modello “F24”, risultante dal processo di tariffazione trimestrale che è messo a disposizione dall’Istituto nel Cassetto previdenziale del contribuente dei Datori di lavoro agricolo.